ASSOCIAZIONE MATTIA POLISCIANO ODV

CHI SIAMO

DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

PRESIDENTE
Polisciano Giancarlo

VICE PRESIDENTE
Iovane Tania

SEGRETARIO ECONOMO
Polisciano Emiliano 

CONSIGLIERI
Petrillo Carla, D’Alascio Giuseppe, Amoroso Lucia Immacolata, Albanese Cesare

SOCI
Iannone Donato, Maimone Maria Francesca, Mordente Francesco, Polisciano Giacomo, Polisciano Michela, Santamaria Giovanni Alberto, Santoro Mario Domenico, Schettino Giuseppe, Velardi Ottavio

LO STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE MATTIA POLISCIANO ODV , assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’organizzazione ha sede legale presso Studio Legale Avv. Cesare Albanes Via Spassiarella, 2; 85046 Maratea (PZ).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell’Associazione è illimtata.

Art. 2 Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e volontariato verso terzi mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:

  • Sub.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

  • Sub. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

  • la promozione della cultura della sicurezza stradale per fermare la strage degli incidenti stradali e dare ai superstiti giustizia e supporto morale e materiale;

  • la promozione, in base al principio della solidarietà sociale, della cultura della donazione degli organi;

  • l’organizzazione di convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, in ambito educativo sull’uso di droga e alcol e con cura speciale per i giovani;

  • la promozione dell’attività sportiva dilettantistica per l’affermazione dei valori della legalità, della solidarietà e del rispetto degli altri nella pratica sportiva come in ogni aspetto della vita sociale, con il precipuo fine di educare le giovani generazioni a uno stile di vita sano, corretto e lontano da comportamenti devianti.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Basilicata e su tutto il territorio nazionale.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Comitato Direttivo (Consiglio Direttivo) su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;

  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;

  • rispettare le delibere degli organi sociali;

  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

  • non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati

  • Consiglio Direttivo (Consiglio di Amministrazione o Comitato Direttivo)

  • Presidente

  • Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)

  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 Assemblea

L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’organizzazione, le modifiche all’atto costitutivo, la liquidazione dell’associazione e anche in caso di fusione, scissione e trasformazione dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;

  • approva il bilancio di esercizio il bilancio sociale e il conto consuntivo quando previsto;

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull’esclusione degli associati,

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,

Art. 13 Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la fusione, la scissione, la trasformazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 15 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione,

  • attua le deliberazioni dell’assemblea,

  • predispone il bilancio di esercizio il conto consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

  • disciplina l’ammissione degli associati,

  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

  • elegge il Presidente;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Comitato Direttivo ed è nominato dal Comitato Direttivo assieme agli altri componenti del Comitato Direttivo.

Art. 16 Il Presidente

Il presidente è eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Comitato Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. .

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Organo di Revisione legale dei conti

1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19 Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Comitato Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Direttivo

Art. 20 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;

  • rimborsi da convenzioni;

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 Bilancio sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 26 Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

Art. 29 Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Art. 30 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 32 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.